Nuovo ko per l’Italia in materia di immigrazione: stop alle espulsioni collettive!
febbraio 23, 2012
C’era da aspettarselo! Già serpeggiava il risultato di tale verdetto tra gli addetti ai lavori nonchè tra gli osservatori internazionali, analizzando il pacchetto di norme pasticciate che erano stata redatte sotto la spinta dell’ala oltranzista della Lega, noncurante dei più basilari principi in materia di immigrazione e dei diritti umani vigenti. Così come in passato, anche questa volta con il suo prezioso lavoro di ermeneutica la Grand Chamber di Strasburgo, ha ristabilito la legalità sostanziale.
Il caso Hirsi e altri contro Italia, incardinato presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, concerne la prima operazione di respingimento collettivo che ha avuto luogo il 6 maggio 2009, in prossimità delle coste italiane per la precisione 35 miglia a sud di Lampedusa, quindi in “acque internazionali”.
Orbene, in tale data le autorità italiane hanno dapprima intercettato come da protocollo una delle tante carrette della speranza con a bordo circa 200 rifugiati delle più disparate nazionalità del corno d’Africa, somali ed eritrei, tra cui molti bambini e donne in evidente stato di gravidanza. In seguito però tali migranti sono stati si presi a bordo da una imbarcazione italiana, ma respinti a Tripoli e riconsegnati, contro la loro volontà, alle autorità libiche.
La gravità dell’azione non sta sic et simpliciter nella opinabile e seppur criticabile ratio del respingimento, avendo gli Stati in conformità con la cornice legislativa europea ed internazionale, margini seppur risicati di discrezionalità nella scelta degli strumenti da adottare. La ingiustificabilità e superficialità di tale azione va ricercata bensì nelle modalità con cui si è attuato tale respingimento: invero, il respingimento è avvenuto senza che i migranti intercettati fossero in primis identificati, ascoltati e/o preventivamente informati sulla loro reale destinazione, in palese violazione di principi e norme a carattere cogente in tutto il mondo.
Il contesto che ci troviamo ad affrontare, per un corretto inquadramento delle problematiche sottese e per la ricerca delle possibili strade percorribili, ci impone tuttavia di approfondire preliminarmente il concetto del refoulement e delle sue fonti: tale principio costituisce il caposaldo e il perno della protezione internazionale dei rifugiati, e si trova cristallizzato nell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, vincolante anche per gli Stati parte del Protocollo del 1967, e nello specifico sancisce che:“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (“refouler”) – in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”.
Dall’istruttoria condotta infatti emerge che i migranti credevano di essere diretti verso le coste italiane. Dopo tale accadimento all’incirca 11 cittadini di nazionalità somala, e 13 cittadini eritrei, sono stati individuati in Libia dal Consiglio italiano per i rifugiati, ed hanno così deciso di ricorrere per far valere le loro ragioni incardinando un ricorso contro l’Italia presso la CEDU, assistiti e coadiuvati dagli avvocati Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci, dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Questa vicenda mette in luce altresì a prescindere dalle implicazioni giuridiche, come la nostra nazione si trovi spesso schiacciata e sola, tra due aspetti della stessa questione non scindibili, il rispetto del principio del non refoulement, ovvero il divieto di respingimento dei migranti verso paesi dove possono subire trattamenti inumani e degradanti, e il contenimento e/o la sistemazione dell’enorme e crescente numero di persone provenienti dalle frontiere dei paesi del nord Africa.
In seguito, con la sentenza del 23 febbraio 2012 resa in Grande Camera, i giudici di Strasburgo hanno statuito all’unanimità che essendo stati i ricorrenti intercettati in mare dalle autorità italiane, erano pertanto sottoposti alla giurisdizione italiana, ai sensi e per gli effetti dell’articoli 1 della Convenzione. Tuttavia si è evidenziato, dall’ordito normativo nonchè dalle circostanze fattuali emerse nella ricostruzione dell’accadimento e cristallizzate nella pronuncia, una duplice violazione dell’articolo 3: i ricorrenti, poichè sono stati ricondotti contro la loro volontà in Libia, erano materialmente esposti al rischio effettivo di subire maltrattamenti e di essere rimpatriati verso la Somalia e l’Eritrea, loro paesi d’origine, con i connessi pericoli per la loro vita e le ripercussioni socio-legislative.
Infine dal punto di vista procedurale si è accertata in merito alla condotta tenuta dalle Autorità italiane la violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, che vieta in maniera espressa le “espulsioni collettive” nonché la violazione dell’articolo 13, rubricato “diritto ad un ricorso effettivo” combinato con gli articoli 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4.
L’art. 13 costituisce nello schema di protezioni della CEDU la “pietra angolare” del sistema, in quanto garantisce e in certi casi sollecita, l’esistenza nel diritto interno di ogni singolo stato aderente alla convenzione, di un ricorso che permetta di far valere i diritti e le libertà in essa contenuti e consacrati. Invero, tale norma non solo un carattere programmatico, bensì anche precettivo, dal momento che pretende per gli addebiti che si possano ritenere «difendibili» ai sensi della Convenzione e dei Protocolli, l’esistenza e la operatività di un ricorso interno che “abiliti” l’«istanza» nazionale a conoscere il contenuto dell’addebito e ad offrire un rimedio appropriato.
Gli Stati contraenti, tuttavia, pur beneficiando di un margine di discrezionalità nell’individuare i mezzi necessari per conformarsi alle obbligazioni che derivano da questa disposizione, hanno l’onere di rendere operativo tale meccanismo di difesa in concreto.
Infatti, il ricorso deve essere « effettivo » in fatto come in diritto, ovvero il suo esercizio non deve essere ostacolato, in modo ingiustificato, da atti o omissioni delle autorità statali. In secondo luogo, l’« effettività» del ricorso, è altresì sganciata dall’esito favorevole per il ricorrente. Infine, l’insieme dei rimedi previsti dal diritto interno sono rispondenti alle condizioni stabilite dall’art. 13, anche se alcuno di essi, isolatamente considerato, non soddisfa interamente siffatte condizioni (arrêt Kudła, § 157).
L’art. 13 riproduce il “principio di sussidiarietà” che informa il sistema europeo di protezione dei diritti dell’uomo, e deve – in combinato disposto con l’art. 35 -applicarsi con una certa flessibilità. La finalità dell’art. 35 è quella di offrire agli Stati contraenti l’occasione di prevenire o di rimediare alla violazioni prima che siffatte violazioni siano fatte valere dinanzi agli organi della Convenzione (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296‑A, p. 18, § 33 ; Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33).
Gli Stati non rispondono in tale meccanismo direttamente davanti ad un organismo internazionale del loro agere, in quanto hanno la possibilità di rimediare nel loro ordinamento interno. Questa regola presenta strette affinità operativa con l’art. 13, postulando che l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo per la violazione riscontrata.
Nondimeno, l’art. 35 della Convenzione prescrive soltanto l’esaurimento di ricorsi disponibili e adeguati. Siffatti ricorsi devono offrire un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, altrimenti mancano dell’effettività e della accessibilità volute; incombe sullo Stato dimostrare che queste esigenze sono soddisfatte.
Nella vicenda in esame a pesare come un macigno non è solo la mancata predisposizione di rimedi interni ex art.13, ma sopratutto la violazione della disposizione più carica di significati sociali, quella che sanziona i trattamenti inumani e degradanti che i fatti descritti hanno messo in luce.
Fatte queste dovute considerazioni e approfondita la problematica sotto il profilo procedurale, alla luce delle norme della Convenzione dei diritti dell’uomo, posso affermare che ancora una volta in seno alla Corte di Strasburgo sono prevalsi i principi universali e informatori di quei diritti che costituiscono il “common core” del vivere civile, ma che troppo restano spesso abbandonati a giochi di real-politik o ad incomprensibili equilibri geopolitici. Per quanto concerne invece il legislatore italiano, auspico che le bacchettate servano da monito per il futuro. Quando si pongono norme e prescrizioni su delicati problemi gli slanci populisiti e i tornaconti elettorali devono essere sterilizzati.
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a u